Art. 12

In vigore dal 3 giu 2008
Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro la fine della prima settimana di ogni mese, i quantitativi di amido o di fecola che nel corso del mese precedente sono stati oggetto di domande di titoli presentate a norma dell', paragrafo 1; b) entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre civile, il tipo, la quantità e l'origine della fecola o dell'amido (granturco, frumento, patate, orzo o avena) per i quali sono state pagate restituzioni, nonché il tipo e la quantità di prodotti per i quali la fecola o l'amido sono stati utilizzati.
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