Art. 8
In vigore dal 3 giu 2008
1. Il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione da parte del fabbricante, presso l'autorità competente, di una cauzione pari a 15 EUR per tonnellata di amido o di fecola di base, moltiplicati eventualmente per il coefficiente corrispondente al tipo di amido o di fecola da utilizzare riportato nell'allegato II.
2. La cauzione viene svincolata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento è costituita dalla trasformazione della quantità di fecola o di amido indicata nella domanda in prodotti riconosciuti, nei limiti del periodo di validità del titolo. Tuttavia, se un fabbricante ha trasformato almeno il 90 % della quantità di fecola o di amido indicata nella domanda, si considera che abbia adempiuto detta esigenza principale.
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