Art. 3

In vigore dal 3 giu 2008
1.   In caso di concessione di una restituzione, quest'ultima è fissata una volta al mese. Tuttavia, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento nella Comunità o sul mercato mondiale, la restituzione, calcolata a norma del paragrafo 2, può essere modificata per tenere conto di tale variazione. 2.   La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, frumento, orzo o avena, è calcolata in base alla differenza, moltiplicata per il coefficiente 1,6, fra: a) la media dei prezzi di mercato del granturco in Francia e in Ungheria, valida durante i cinque giorni che precedono il giorno della fissazione; e b) la media dei prezzi rappresentativi all'importazione cif Rotterdam utilizzati per determinare i dazi all'importazione del granturco, constatati nei cinque giorni che precedono il giorno d'inizio dell'applicazione. Ai fini del calcolo della differenza di cui al primo comma devono essere applicate le seguenti norme: a) se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al prezzo di intervento di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1234/2007, ma inferiore al 155 % di tale prezzo, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo di intervento maggiorato della metà della differenza tra il prezzo reale e il prezzo di intervento; b) se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al 155 % del prezzo di intervento, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo di intervento maggiorato del 27,5 % dello stesso. Per la fecola di patate è possibile fissare una restituzione diversa per tener conto del livello del prezzo minimo previsto all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio (5). In tal caso il calcolo è effettuato in base al prezzo di mercato del granturco in Francia e in Ungheria, di cui al primo comma, lettera a), con una limitazione fissata al 115 % del prezzo di intervento. Nei mesi di luglio, agosto e settembre il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), è ridotto della differenza tra il prezzo di intervento dei cereali di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1234/2007 valido nel mese di giugno e quello valido nel mese di luglio, tranne se il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), corrisponde già al prezzo valido per il nuovo raccolto. 3.   La restituzione da pagare è calcolata conformemente al paragrafo 2 e moltiplicata per il coefficiente indicato nell'allegato II, corrispondente al codice NC dell'amido o della fecola effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti. 4.   Le decisioni di cui al presente articolo sono adottate dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2008/491 — Testo vigente | Portale Normativo