Art. 1
In vigore dal 3 giu 2008
1. In conformità all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1234/2007, una restituzione alla produzione (di seguito denominata «restituzione») può essere concessa ad ogni persona fisica o giuridica che utilizzi amido ottenuto dal frumento o dal granturco o che utilizzi fecola di patate o taluni prodotti derivati per la fabbricazione delle merci incluse nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento.
Per la Finlandia e la Svezia può essere altresì concessa una restituzione per l'utilizzazione di amido d'orzo e di avena, limitatamente ad un quantitativo di 50 000 tonnellate per la Finlandia e di 10 000 tonnellate per la Svezia.
2. La concessione di una restituzione è decisa tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a)
il livello di concorrenza con i paesi terzi e il grado di protezione contro tale concorrenza offerto dai meccanismi della politica agricola comune e dalla tariffa doganale comune;
b)
l'evoluzione delle tecniche di fabbricazione e di utilizzazione degli amidi e delle fecole;
c)
il tasso di incorporazione dell'amido o della fecola nel prodotto finale e/o il valore relativo dell'amido e della fecola nel prodotto finale e/o l'importanza del prodotto come sbocco per l'amido e la fecola alla luce della concorrenza di altri prodotti.
3. L'eventuale concessione di una restituzione alla produzione per un prodotto non deve determinare distorsioni della concorrenza con altri prodotti per i quali non è concessa la restituzione.
4. Qualora sia constatata una distorsione conseguente alla concessione di una restituzione, quest'ultima viene:
a)
soppressa, oppure
b)
modificata nella misura necessaria a eliminare la distorsione di concorrenza.
5. Non sono concesse restituzioni alla produzione per gli amidi e le fecole importati nella Comunità in virtù di un regime d'importazione comportante una riduzione del dazio all'importazione.
6. Le decisioni di cui al presente articolo sono adottate dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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