Art. 2
In vigore dal 3 giu 2008
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a)
«amido o fecola», l'amido o la fecola di base o un prodotto derivato dall'amido o dalla fecola elencato nell'allegato II;
b)
«prodotti riconosciuti», i prodotti elencati nell'allegato I;
c)
«fabbricante», colui che utilizza l'amido o la fecola per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti.
Storico versioni
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