Art. 2

In vigore dal 3 giu 2008
Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) «amido o fecola», l'amido o la fecola di base o un prodotto derivato dall'amido o dalla fecola elencato nell'allegato II; b) «prodotti riconosciuti», i prodotti elencati nell'allegato I; c) «fabbricante», colui che utilizza l'amido o la fecola per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti.
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