Art. 6
In vigore dal 3 giu 2008
1. Previa verifica eseguita immediatamente dopo la ricezione della domanda presentata conformemente all', l'autorità competente rilascia senza indugio il titolo di restituzione.
2. Gli Stati membri utilizzano i moduli nazionali per il titolo di restituzione, il quale, fatte salve altre disposizioni di diritto comunitario, contiene almeno i dati di cui al paragrafo 3.
3. Il titolo di restituzione indica i dati di cui all', paragrafo 2, oltre al tasso della restituzione e all'ultimo giorno di validità, che corrisponde all'ultimo giorno del terzo mese successivo al mese di rilascio.
Tuttavia, la validità dei titoli chiesti nei mesi di luglio, agosto e fino al 24 settembre è limitata a 30 giorni dalla data di rilascio, ma non può superare il 30 settembre.
4. Il tasso della restituzione applicabile, indicato nel titolo, corrisponde a quello valido alla data di ricevimento della domanda.
Tuttavia, qualora una determinata quantità di amido o di fecola indicata nel titolo venga trasformata durante la campagna di commercializzazione dei cereali successiva a quella durante la quale la domanda è pervenuta, la restituzione applicabile all'amido o alla fecola trasformati durante la nuova campagna sarà adeguata in funzione della differenza fra il prezzo di intervento valido nel mese di rilascio del titolo di restituzione e quello valido nel mese in cui è avvenuta la trasformazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006.
Storico versioni
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