Art. 9
In vigore dal 3 giu 2008
1. Il pagamento definitivo della restituzione può essere effettuato solo dopo che il fabbricante abbia notificato all'autorità competente i seguenti dati:
a)
la data o le date di acquisto e di consegna dell'amido o della fecola;
b)
il nome e l'indirizzo dei fornitori dell'amido o della fecola;
c)
il nome e l'indirizzo dei produttori dell'amido o della fecola;
d)
la data o le date di trasformazione dell'amido o della fecola;
e)
la quantità e il tipo di amido o di fecola utilizzati, con i codici NC;
f)
la quantità del prodotto riconosciuto indicato nel titolo e fabbricato mediante l'amido o la fecola.
2. Se il prodotto indicato nel titolo rientra nel codice NC 3505 10 50 , la notifica di cui al paragrafo 1 è accompagnata dal deposito di una cauzione pari all'importo della restituzione da pagare per la fabbricazione del prodotto in questione. Se tuttavia l'importo della restituzione alla produzione è inferiore a 30 EUR/tonnellata di amido o fecola, la cauzione non è richiesta e le misure di verifica e di controllo di cui all' non si applicano.
L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è costituita dall'utilizzazione o dall'esportazione del prodotto conformemente alle disposizioni rispettive dell', paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. L'utilizzazione o l'esportazione hanno luogo nei dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo. In base ad una domanda debitamente giustificata presentata alle competenti autorità, può essere presa in considerazione la concessione di una proroga di tale termine non superiore a sei mesi.
3. Prima di procedere al pagamento, l'autorità competente accerta che l'amido o la fecola siano stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti conformemente alle indicazioni riportate nel titolo. Le verifiche si effettuano di norma mediante controlli amministrativi, confermati, se necessario, da controlli fisici.
4. I controlli previsti dal presente regolamento sono espletati entro cinque mesi dal giorno in cui l'autorità competente ha ricevuto i dati di cui al paragrafo 1.
5. Se la quantità di amido o fecola trasformata supera quella specificata nel titolo di restituzione, detta quantità supplementare è da considerarsi trasformata, nei limiti del 5 %, in virtù di tale documento, con diritto al pagamento della restituzione ivi indicata.
Storico versioni
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