Art. 11
In vigore dal 3 giu 2008
1. La restituzione indicata nel titolo è pagata soltanto per la quantità di amido e di fecola effettivamente utilizzata nel processo di fabbricazione. Parallelamente, la cauzione di cui all', paragrafo 1, è svincolata in conformità al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.
2. Il pagamento della restituzione è eseguito al più tardi entro cinque mesi dal giorno in cui termina il controllo previsto all', paragrafo 3. Tuttavia, su richiesta del fabbricante, l'autorità competente può concedere un acconto d'importo pari a quello della restituzione trenta giorni dopo aver ricevuto le suddette informazioni. Salvo i casi in cui il prodotto rientra nel codice NC 3505 10 50 , l'acconto è subordinato alla costituzione, da parte del fabbricante, di una cauzione pari al 115 % dell'acconto stesso. La cauzione è svincolata conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Storico versioni
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