Art. 10

In vigore dal 3 giu 2008
1.   La cauzione di cui all', paragrafo 2, è svincolata soltanto se all'autorità competente è stata fornita la prova che il prodotto di cui al codice NC 3505 10 50 : a) è stato utilizzato per fabbricare, all'interno del territorio doganale della Comunità, prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II, oppure b) ha lasciato il territorio doganale della Comunità nel caso di esportazione diretta nei paesi terzi. 2.   La prova di cui al paragrafo 1, lettera a), è costituita da una dichiarazione presentata all'autorità competente dal fabbricante. La dichiarazione indica: a) se il prodotto considerato debba subire una trasformazione; b) che il prodotto sarà utilizzato soltanto per fabbricare prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II; c) che il prodotto sarà venduto solo ad una persona che assuma l'impegno di cui alla lettera b), risultante da un'apposita clausola contrattuale o da una condizione specifica contenuta nella fattura di vendita; il fabbricante tiene a disposizione dell'autorità competente una copia del contratto di vendita o della fattura di vendita contenenti detta clausola o condizione; d) che il fabbricante ha preso conoscenza delle disposizioni del paragrafo 8; e) il nome e l'indirizzo del consegnatario, qualora il prodotto formi oggetto di un atto di scambio, nonché il quantitativo preso in consegna; f) il numero dell'esemplare di controllo T 5, qualora l'acquirente del prodotto si trovi in un altro Stato membro. 3.   Alla fine di ogni trimestre civile il fabbricante trasmette alla propria autorità competente, entro venti giorni lavorativi, una copia della dichiarazione di cui al paragrafo 2. Entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali copie, l'autorità competente del fabbricante le trasmette all'autorità competente dell'acquirente. 4.   I fabbricanti e gli acquirenti del prodotto di cui al codice NC 3505 10 50 devono essere provvisti di un sistema di contabilità di magazzino riconosciuto dagli Stati membri, che consenta di accertare il rispetto degli impegni e l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione del fabbricante menzionata al paragrafo 2. Sulla base di tale contabilità di magazzino le autorità competenti degli Stati membri effettueranno, se necessario, verifiche della contabilità finanziaria, comprese le fatture e gli estratti bancari, per accertare l'esattezza delle operazioni quantitative registrate. Gli acquirenti che utilizzano una quantità dei prodotti di cui al codice suddetto inferiore a 1 000 kg per trimestre possono tuttavia essere esentati da tale obbligo. 5   Le verifiche di cui al paragrafo 4 sono effettuate dalle autorità competenti dei rispettivi Stati membri presso i locali del fabbricante e dell'acquirente allo scadere di ciascun trimestre civile. Esse vertono sul confronto dei dati globali relativi a tale periodo per i fabbricanti e gli acquirenti interessati, con un controllo approfondito di almeno il 10 % di tutte le transazioni e utilizzazioni avvenute. Tale verifica è decisa dalle autorità competenti in base a un'analisi dei rischi, tenuto conto dell'entità dei quantitativi e delle somme interessati, degli esiti delle verifiche precedenti e di altri fattori determinati dalle autorità di controllo competenti. Ogni verifica deve concludersi entro cinque mesi dalla fine di ciascun trimestre civile. L'autorità competente del fabbricante deve disporre dei risultati di ogni singola verifica entro venti giorni lavorativi dalla data di conclusione di ciascuna operazione di controllo. Qualora le verifiche abbiano luogo in due o più Stati membri, le autorità interessate si comunicano reciprocamente i risultati delle verifiche effettuate, in base alle procedure descritte dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio (6). 6.   Ove si riscontrino irregolarità per almeno il 3 % delle operazioni di controllo di cui al paragrafo 5 le autorità competenti intensificano i controlli. In base ai risultati di tali verifiche, l'autorità che ha proceduto allo svincolo della cauzione applica al fabbricante interessato la sanzione prevista al paragrafo 8. 7.   Qualora il prodotto di cui trattasi sia oggetto di scambi intracomunitari o venga esportato in paesi terzi attraverso il territorio di un altro Stato membro, viene rilasciato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7), un esemplare di controllo T 5. Detto esemplare reca, nella casella 104 alla voce «Altro», una delle diciture elencate nell'allegato III del presente regolamento. 8.   Qualora si constati l'inosservanza delle norme di cui ai paragrafi da 1 a 7, l'autorità competente dello Stato membro interessato esige, fatte salve eventuali sanzioni nazionali, il pagamento di un importo equivalente al 150 % della restituzione più elevata, applicabile al prodotto in oggetto durante i dodici mesi precedenti.
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