Art. 4
In vigore dal 3 giu 2008
1. I fabbricanti che intendono chiedere restituzioni devono rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro in cui l'amido o la fecola saranno utilizzati, fornendo i seguenti dati:
a)
il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b)
la gamma dei prodotti ottenuti dall'amido o dalla fecola, compresi quelli che figurano nell'elenco di cui all'allegato I e quelli che non vi figurano, con una descrizione completa e l'indicazione dei codici NC;
c)
l'indirizzo o gli indirizzi dei luoghi in cui l'amido o la fecola devono essere trasformati in un prodotto riconosciuto, se diversi da quelli del fabbricante.
Gli Stati membri possono richiedere al fabbricante dati supplementari.
2. I fabbricanti trasmettono all'autorità competente un impegno scritto a fornire tutte le informazioni richieste e che autorizzi dette autorità a effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie per il controllo dell'utilizzazione dell'amido o della fecola.
3. L'autorità competente adotta le misure necessarie per accertare che il fabbricante dispone di un'impresa stabilita e ufficialmente riconosciuta nello Stato membro.
4. In base ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2 l'autorità competente compila e tiene aggiornato un elenco di fabbricanti riconosciuti.
Soltanto i fabbricanti riconosciuti possono chiedere una restituzione conformemente all'.
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