Art. 4

In vigore dal 3 giu 2008
1.   I fabbricanti che intendono chiedere restituzioni devono rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro in cui l'amido o la fecola saranno utilizzati, fornendo i seguenti dati: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; b) la gamma dei prodotti ottenuti dall'amido o dalla fecola, compresi quelli che figurano nell'elenco di cui all'allegato I e quelli che non vi figurano, con una descrizione completa e l'indicazione dei codici NC; c) l'indirizzo o gli indirizzi dei luoghi in cui l'amido o la fecola devono essere trasformati in un prodotto riconosciuto, se diversi da quelli del fabbricante. Gli Stati membri possono richiedere al fabbricante dati supplementari. 2.   I fabbricanti trasmettono all'autorità competente un impegno scritto a fornire tutte le informazioni richieste e che autorizzi dette autorità a effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie per il controllo dell'utilizzazione dell'amido o della fecola. 3.   L'autorità competente adotta le misure necessarie per accertare che il fabbricante dispone di un'impresa stabilita e ufficialmente riconosciuta nello Stato membro. 4.   In base ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2 l'autorità competente compila e tiene aggiornato un elenco di fabbricanti riconosciuti. Soltanto i fabbricanti riconosciuti possono chiedere una restituzione conformemente all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:491:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo