Art. 5
In vigore dal 3 giu 2008
1. Il fabbricante che intende chiedere una restituzione si rivolge per iscritto all'autorità competente per ottenere un titolo di restituzione. La domanda è presentata ogni giorno lavorativo entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles).
2. La domanda precisa:
a)
il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b)
la quantità di amido o di fecola da utilizzare;
c)
in caso di fabbricazione di un prodotto del codice NC 3505 10 50 , la quantità di amido o di fecola che sarà utilizzata;
d)
il luogo o i luoghi in cui l'amido o la fecola saranno utilizzati;
e)
le date previste per la trasformazione.
3. Alla domanda è allegato quanto segue:
a)
la costituzione di una cauzione conformemente all';
b)
una dichiarazione del fornitore dell'amido o della fecola in cui si precisa che il prodotto da utilizzare è stato fabbricato direttamente con granturco, frumento, orzo, avena o patate, senza utilizzare nessun sottoprodotto ricavato dalla fabbricazione di altre merci o prodotti agricoli.
4. Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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