Art. 7
Misure ammissibili
In vigore dal 29 apr 2008
Misure ammissibili
1. I programmi di sostegno contemplano una o più delle seguenti misure:
a)
sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico a norma dell’;
b)
promozione a norma dell’;
c)
ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell’;
d)
vendemmia verde a norma dell’;
e)
fondi di mutualizzazione a norma dell’;
f)
assicurazione del raccolto a norma dell’;
g)
investimenti a norma dell’;
h)
distillazione dei sottoprodotti a norma dell’;
i)
distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell’;
j)
distillazione di crisi a norma dell’;
k)
uso di mosto di uve concentrato a norma dell’.
2. I programmi di sostegno non contemplano misure diverse da quelle di cui agli articoli da 9 a 19.
Storico versioni
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