Art. 5

Presentazione dei programmi di sostegno

In vigore dal 29 apr 2008
Presentazione dei programmi di sostegno 1.   Ogni Stato membro produttore elencato nell’allegato II presenta alla Commissione, per la prima volta entro il 30 giugno 2008, un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi al presente capo. Le misure di sostegno contenute nei programmi di sostegno sono definite con riferimento al livello territoriale che gli Stati membri ritengono più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato. Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno rispondente alle sue peculiarità regionali. 2.   I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione. Se, tuttavia, il programma di sostegno presentato non risponde alle condizioni previste nel presente capo, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto, che entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un’incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma. 3.   Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri. 4.   L’ non si applica allorché l’unica misura che figura nel programma di sostegno di uno Stato membro consiste nel trasferimento verso il regime di pagamento unico di cui all’. In tal caso l’ si applica solo per quanto attiene al suo paragrafo 1 e per l’anno in cui ha luogo il trasferimento.
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Presentazione dei programmi di sostegno (Art. 5 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo