Art. 4
Compatibilità e coerenza
In vigore dal 29 apr 2008
Compatibilità e coerenza
1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le attività, le politiche e le priorità della Comunità.
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.
Gli Stati membri sono responsabili per la predisposizione e l’esecuzione dei necessari controlli e delle necessarie sanzioni in caso di inosservanza dei programmi di sostegno.
3. Non è concesso alcun sostegno:
a)
ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;
b)
alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Storico versioni
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