Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 29 apr 2008
Ambito di applicazione
Il presente capo stabilisce le norme che disciplinano l’assegnazione di risorse finanziarie comunitarie agli Stati membri e l’uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali di sostegno (di seguito denominati «programmi di sostegno») per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.
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