Art. 9
Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori
In vigore dal 29 apr 2008
Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori
1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all’aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in conformità dell’allegato VII, punto O, dello stesso regolamento.
2. Gli Stati membri che intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1 prevedono detto aiuto nei loro programmi di sostegno, apportando tra l’altro le modifiche di cui all’, paragrafo 3, ai programmi in questione, per quanto concerne i successivi trasferimenti delle risorse al regime di pagamento unico.
3. Una volta effettivo, il sostegno di cui al paragrafo 1:
a)
rimane nell’ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile, o è reso disponibile in virtù dell’, paragrafo 3, per le misure di cui agli articoli da 10 a 19 negli anni di funzionamento successivi dei programmi di sostegno;
b)
riduce in proporzione l’importo delle risorse disponibili per le misure di cui agli articoli da 10 a 19 nei programmi di sostegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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