Art. 9

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

In vigore dal 29 apr 2008
Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori 1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all’aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in conformità dell’allegato VII, punto O, dello stesso regolamento. 2.   Gli Stati membri che intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1 prevedono detto aiuto nei loro programmi di sostegno, apportando tra l’altro le modifiche di cui all’, paragrafo 3, ai programmi in questione, per quanto concerne i successivi trasferimenti delle risorse al regime di pagamento unico. 3.   Una volta effettivo, il sostegno di cui al paragrafo 1: a) rimane nell’ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile, o è reso disponibile in virtù dell’, paragrafo 3, per le misure di cui agli articoli da 10 a 19 negli anni di funzionamento successivi dei programmi di sostegno; b) riduce in proporzione l’importo delle risorse disponibili per le misure di cui agli articoli da 10 a 19 nei programmi di sostegno.
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