Art. 8
Regole generali relative ai programmi di sostegno
In vigore dal 29 apr 2008
Regole generali relative ai programmi di sostegno
1. La ripartizione delle risorse finanziarie comunitarie disponibili e i massimali di bilancio sono fissati nell’allegato II.
2. Il sostegno comunitario si riferisce esclusivamente alla spesa ammissibile sostenuta dopo la presentazione del relativo programma di sostegno ai sensi dell’, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri non contribuiscono alle spese di misure finanziate dalla Comunità nell’ambito dei programmi di sostegno.
4. In deroga al paragrafo 3, per le misure contemplate dagli gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali nel rispetto delle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato.
L’intensità massima di aiuto stabilita nelle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprese le risorse comunitarie e le risorse nazionali.
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