Art. 10

Promozione sui mercati dei paesi terzi

In vigore dal 29 apr 2008
Promozione sui mercati dei paesi terzi 1.   Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta o i vini con indicazione della varietà di uva da vino. 3.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto: a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell’ambiente; b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica; d) studi di mercati nuovi, necessari all’ampliamento degli sbocchi di mercato; e) studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione. 4.   Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50 % della spesa ammissibile.
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