Art. 11
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
In vigore dal 29 apr 2008
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti ai sensi del presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell’inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell’.
3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
a)
la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
b)
la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
c)
il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.
Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.
4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti:
a)
compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;
b)
contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
5. La compensazione delle perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100 % della perdita e assumere una delle seguenti forme:
a)
nonostante le disposizioni del titolo V, capo II, l’autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni, fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto;
b)
una compensazione finanziaria.
6. Il contributo comunitario ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 (14), il contributo comunitario alle spese di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:479:oj#art-11