Art. 21

Relazioni e valutazione

In vigore dal 29 apr 2008
Relazioni e valutazione 1.   Entro il 1o marzo di ogni anno e per la prima volta entro il 1o marzo 2010, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno durante l’esercizio finanziario precedente. Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo comunitario nell’ambito dei programmi di sostegno e forniscono in particolare precisazioni sull’attuazione delle misure di promozione di cui all’. 2.   Entro il 1o marzo 2011 e, per la seconda volta, entro il 1o marzo 2014 gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l’efficienza. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione delle misure di promozione di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:479:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Relazioni e valutazione (Art. 21 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo