Art. 22
Modalità di applicazione
In vigore dal 29 apr 2008
Modalità di applicazione
Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1.
Esse possono riguardare in particolare:
a)
il formato della presentazione dei programmi di sostegno;
b)
le norme relative alle modifiche dei programmi di sostegno adottate dopo la loro entrata in applicazione;
c)
le norme dettagliate per l’applicazione delle misure di cui agli articoli da 10 a 19;
d)
le condizioni alle quali occorre comunicare e pubblicizzare l’assistenza fornita attraverso risorse finanziarie della Comunità;
e)
le modalità in materia di rendicontazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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