Art. 24

Classificazione delle varietà di uve da vino

In vigore dal 29 apr 2008
Classificazione delle varietà di uve da vino 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino. Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni: a) la varietà in questione appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis; b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont. L’estirpazione di una varietà di uva da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua eliminazione. 2.   Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall’obbligo di classificazione di cui al paragrafo 1. Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino rispondenti al paragrafo 1, lettere a) e b). 3.   In deroga al paragrafo 1, primo e secondo comma, e al paragrafo 2, secondo comma, sono autorizzati per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l’impianto, il reimpianto o l’innesto delle seguenti varietà di uve da vino: a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 1; b) le varietà non rispondenti al paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 2. 4.   Le superfici impiantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi da 1 a 3 sono estirpate. Non v’è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione in questione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. 5.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare che i produttori si conformino al disposto dei paragrafi da 1 a 4.
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Classificazione delle varietà di uve da vino (Art. 24 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo