Art. 25
Produzione e commercializzazione
In vigore dal 29 apr 2008
Produzione e commercializzazione
1. I prodotti di cui all’allegato IV elaborati nella Comunità sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili a norma dell’, paragrafo 1.
2. Nella Comunità possono essere utilizzate le designazioni delle categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nell’allegato IV solo per la commercializzazione di un prodotto conforme alle corrispondenti condizioni ivi stabilite.
Tuttavia, nonostante l’, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono ammettere l’utilizzazione della parola «vino» se:
a)
è accompagnata da un nome di frutta sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall’uva; oppure
b)
è parte di una denominazione composta.
Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui all’allegato IV.
3. Le categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell’allegato IV possono essere modificate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
4. Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali può essere provato che l’imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell’allegato IV, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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