Art. 59

Indicazioni obbligatorie

In vigore dal 29 apr 2008
Indicazioni obbligatorie 1.   L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato IV, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nella Comunità o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie: a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato IV; b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta: i) l’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta; c) il titolo alcolometrico volumico effettivo; d) l’indicazione della provenienza; e) l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore; f) l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati; g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome protetto di una denominazione di origine o di una indicazione geografica. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» può essere omesso nei seguenti casi: a) se sull’etichetta figura la menzione tradizionale di cui all’, paragrafo 1, lettera a); b) se, in circostanze eccezionali da stabilirsi secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, sull’etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta.
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Indicazioni obbligatorie (Art. 59 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo