Art. 59
Indicazioni obbligatorie
In vigore dal 29 apr 2008
Indicazioni obbligatorie
1. L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato IV, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nella Comunità o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:
a)
la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato IV;
b)
per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
i)
l’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e
ii)
il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;
c)
il titolo alcolometrico volumico effettivo;
d)
l’indicazione della provenienza;
e)
l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
f)
l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati;
g)
nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome protetto di una denominazione di origine o di una indicazione geografica.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» può essere omesso nei seguenti casi:
a)
se sull’etichetta figura la menzione tradizionale di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
b)
se, in circostanze eccezionali da stabilirsi secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, sull’etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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