Art. 60

Indicazioni facoltative

In vigore dal 29 apr 2008
Indicazioni facoltative 1.   L’etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative: a) l’annata; b) il nome di uno o più varietà di uve da vino; c) per i vini diversi da quelli di cui all’, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero; d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui all’, paragrafo 1, lettera b); e) il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta; f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione; g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un’altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, relativamente all’impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per vini che non hanno una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta: a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione; b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve nel loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se: i) esiste per il consumatore un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uva in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta già esistente; ii) appositi controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro. c) le miscele di vino di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della o delle varietà di uve da vino a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.
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Indicazioni facoltative (Art. 60 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo