Art. 61
Lingue
In vigore dal 29 apr 2008
Lingue
1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli , se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.
2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), figurano sull’etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione.
Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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