Art. 63
Modalità di applicazione
In vigore dal 29 apr 2008
Modalità di applicazione
Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1.
Esse possono riguardare in particolare:
a)
le modalità per l’indicazione della provenienza del prodotto in questione;
b)
le condizioni d’uso delle indicazioni facoltative elencate nell’;
c)
i requisiti specifici legati alle indicazioni relative all’annata e alla varietà di uva da vino figuranti in etichetta di cui all’, paragrafo 2;
d)
ulteriori deroghe, aggiuntive a quelle previste all’, paragrafo 2, che prevedono la possibilità di omettere il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli;
e)
le norme relative alla protezione da conferire in relazione alla presentazione di un dato prodotto.
Storico versioni
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