Art. 64

Organizzazioni di produttori

In vigore dal 29 apr 2008
Organizzazioni di produttori 1.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni di produttori che: a) sono costituite da produttori di prodotti disciplinati dal presente regolamento; b) sono costituite su iniziativa dei produttori; c) perseguono una finalità specifica, che può riguardare in particolare una o più delle attività seguenti: i) adattare in comune la produzione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto; ii) promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti; iii) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione; iv) ridurre i costi di produzione e di gestione del mercato e stabilizzare i prezzi alla produzione; v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente; vi) promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità; vii) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato; viii) contribuire alla realizzazione dei programmi di sostegno di cui al titolo II, capo I; d) applicano statuti che impongono ai loro membri, in particolare, di: i) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori; ii) fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l’andamento del mercato; iii) versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell’organizzazione; e) hanno presentato al rispettivo Stato membro una domanda di riconoscimento quale organizzazione di produttori, che contiene i seguenti elementi: i) la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere da a) a d); ii) la prova di essere composta di un numero minimo di membri, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro; iii) la prova di riunire un volume minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro; iv) la prova di essere in grado di svolgere correttamente la propria attività, sia in termini di durata che di efficacia e di concentrazione dell’offerta; v) la prova di permettere effettivamente ai membri di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter utilizzare pratiche colturali rispettose dell’ambiente. 2.   Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente articolo.
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