Art. 64
Organizzazioni di produttori
In vigore dal 29 apr 2008
Organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni di produttori che:
a)
sono costituite da produttori di prodotti disciplinati dal presente regolamento;
b)
sono costituite su iniziativa dei produttori;
c)
perseguono una finalità specifica, che può riguardare in particolare una o più delle attività seguenti:
i)
adattare in comune la produzione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
ii)
promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
iii)
promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione;
iv)
ridurre i costi di produzione e di gestione del mercato e stabilizzare i prezzi alla produzione;
v)
promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente;
vi)
promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
vii)
svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato;
viii)
contribuire alla realizzazione dei programmi di sostegno di cui al titolo II, capo I;
d)
applicano statuti che impongono ai loro membri, in particolare, di:
i)
applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;
ii)
fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l’andamento del mercato;
iii)
versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell’organizzazione;
e)
hanno presentato al rispettivo Stato membro una domanda di riconoscimento quale organizzazione di produttori, che contiene i seguenti elementi:
i)
la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere da a) a d);
ii)
la prova di essere composta di un numero minimo di membri, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;
iii)
la prova di riunire un volume minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;
iv)
la prova di essere in grado di svolgere correttamente la propria attività, sia in termini di durata che di efficacia e di concentrazione dell’offerta;
v)
la prova di permettere effettivamente ai membri di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter utilizzare pratiche colturali rispettose dell’ambiente.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
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