Art. 66

Procedura di riconoscimento

In vigore dal 29 apr 2008
Procedura di riconoscimento 1.   Le domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali sono presentate ed esaminate nello Stato membro in cui l’organizzazione ha sede. 2.   Gli Stati membri decidono se concedere o rifiutare il riconoscimento all’organizzazione entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.
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Procedura di riconoscimento (Art. 66 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo