Art. 66
Procedura di riconoscimento
In vigore dal 29 apr 2008
Procedura di riconoscimento
1. Le domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali sono presentate ed esaminate nello Stato membro in cui l’organizzazione ha sede.
2. Gli Stati membri decidono se concedere o rifiutare il riconoscimento all’organizzazione entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.
Storico versioni
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