Art. 68

Monitoraggio

In vigore dal 29 apr 2008
Monitoraggio Gli Stati membri: a) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori e interprofessionali, delle condizioni applicabili al riconoscimento previste dagli ; b) revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori e interprofessionali che non rispettano più le relative condizioni e impongono loro sanzioni in caso di inadempienza o irregolarità.
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Monitoraggio (Art. 68 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo