Art. 67
Regole di commercializzazione
In vigore dal 29 apr 2008
Regole di commercializzazione
1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori, in particolare in attuazione di decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali, possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l’offerta.
Tali regole sono proporzionate all’obiettivo perseguito e:
a)
non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
b)
non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
c)
non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un’annata che sarebbe altrimenti disponibile;
d)
non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e comunitari necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.
2. Le regole di cui al paragrafo 1 devono essere portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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