Art. 65

Organizzazioni interprofessionali

In vigore dal 29 apr 2008
Organizzazioni interprofessionali 1.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che: a) sono composte di rappresentanti delle attività economiche nel settore della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; b) sono costituite per iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a); c) tenendo conto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori, svolgono una o più delle attività seguenti, in una o più regioni della Comunità, finalizzate a: i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato; iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; iv) valorizzare il potenziale produttivo; v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente; vi) fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta; vii) ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque; viii) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente; ix) incoraggiare il consumo moderato e responsabile di vino e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericoloso; x) realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi; xi) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della vinificazione e della commercializzazione; xii) valorizzare, tutelare e promuovere il potenziale dell’agricoltura biologica; xiii) valorizzare, tutelare e promuovere i marchi di qualità, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette; d) hanno presentato al rispettivo Stato membro una domanda di riconoscimento, che contiene i seguenti elementi: i) la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere da a) a c); ii) la prova che l’organizzazione svolge la propria attività in una o più regioni del territorio in cui opera; iii) la prova che l’organizzazione rappresenta una quota significativa della produzione o del commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; iv) la prova che l’organizzazione non è attiva nella produzione, nella trasformazione o nella commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento. 2.   Le organizzazioni che soddisfano i criteri enunciati nel paragrafo 1 e che sono state riconosciute dagli Stati membri sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del presente articolo.
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