Art. 70
Principi generali
In vigore dal 29 apr 2008
Principi generali
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti disciplinati dal medesimo si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma dello stesso, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
a)
la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
b)
l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:479:oj#art-70