Art. 70

Principi generali

In vigore dal 29 apr 2008
Principi generali 1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti disciplinati dal medesimo si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. 2.   Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma dello stesso, negli scambi con i paesi terzi sono vietate: a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale; b) l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
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Principi generali (Art. 70 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo