Art. 54

Definizione

In vigore dal 29 apr 2008
Definizione 1.   Per «menzione tradizionale» si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all’, paragrafo 1, per indicare: a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o da quello dello Stato membro; b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. 2.   Le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1.
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Definizione (Art. 54 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo