Art. 52
Modalità di applicazione
In vigore dal 29 apr 2008
Modalità di applicazione
Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1.
Tali misure possono includere, in particolare, deroghe alle norme e ai requisiti stabiliti dal presente capo per quanto riguarda:
a)
le domande pendenti di protezione di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche;
b)
la produzione di determinati vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in una zona geografica situata in prossimità della zona geografica di origine dell’uva;
c)
le pratiche tradizionali di produzione di determinati vini a denominazione di origine protetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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