Art. 50
Cancellazione
In vigore dal 29 apr 2008
Cancellazione
Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.
Gli articoli da 38 a 41 si applicano mutatis mutandis.
Storico versioni
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