Art. 50

Cancellazione

In vigore dal 29 apr 2008
Cancellazione Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Gli articoli da 38 a 41 si applicano mutatis mutandis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:479:oj#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo