Art. 48
Verifica del rispetto del disciplinare
In vigore dal 29 apr 2008
Verifica del rispetto del disciplinare
1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all’interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino:
a)
dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’, paragrafo 1; oppure
b)
da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’ di detto regolamento.
I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.
2. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:
a)
una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; o
b)
uno o più organismi di certificazione.
3. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.
4. L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.
Storico versioni
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