Art. 47
Designazione dell’autorità competente di controllo
In vigore dal 29 apr 2008
Designazione dell’autorità competente di controllo
1. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente capo secondo i criteri fissati nell’ del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente capo abbiano diritto ad essere coperti da un sistema di controlli.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.
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