Art. 49
Modifiche del disciplinare
In vigore dal 29 apr 2008
Modifiche del disciplinare
1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall’ può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.
2. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all’, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 38 a 41. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, si decide se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall’, paragrafo 2, e dall’ e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all’, paragrafo 3.
3. Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:
a)
se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;
b)
se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull’approvazione della modifica proposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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