Art. 39
Esame da parte della Commissione
In vigore dal 29 apr 2008
Esame da parte della Commissione
1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.
2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dal presente capo.
3. Se ritiene soddisfatte le condizioni del presente capo, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all’, paragrafo 5.
In caso contrario, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, si decide di respingere la domanda.
Storico versioni
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