Art. 41
Decisione sulla protezione
In vigore dal 29 apr 2008
Decisione sulla protezione
In base alle informazioni a disposizione della Commissione, si decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all’indicazione geografica che soddisfi le condizioni stabilite nel presente capo e sia compatibile con il diritto comunitario oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.
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