Art. 41

Decisione sulla protezione

In vigore dal 29 apr 2008
Decisione sulla protezione In base alle informazioni a disposizione della Commissione, si decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all’indicazione geografica che soddisfi le condizioni stabilite nel presente capo e sia compatibile con il diritto comunitario oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:479:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Decisione sulla protezione (Art. 41 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo