Art. 40
Procedura di opposizione
In vigore dal 29 apr 2008
Procedura di opposizione
Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all’, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nel presente capo.
Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.
Storico versioni
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