Art. 38

Procedura nazionale preliminare

In vigore dal 29 apr 2008
Procedura nazionale preliminare 1.   Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, a norma all’, di vini originari della Comunità sono esaminate nell’ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo. 2.   La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l’indicazione geografica. 3.   Lo Stato membro esamina se la domanda di protezione è conforme alle condizioni stabilite dal presente capo. Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata. 4.   Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l’indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, come pure nell’eventualità che sia incompatibile con il diritto comunitario in generale. 5.   Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet; e b) trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni: i) il nome e l’indirizzo del richiedente; ii) il documento unico di cui all’, paragrafo 1, lettera d); iii) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del presente regolamento; iv) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a). Tali informazioni sono presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue. 6.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi con il presente articolo entro il 1o agosto 2009. 7.   Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini del presente capo e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma del presente capo.
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Procedura nazionale preliminare (Art. 38 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo