Art. 37
Richiedenti
In vigore dal 29 apr 2008
Richiedenti
1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.
2. I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.
3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.
Storico versioni
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