Art. 37

Richiedenti

In vigore dal 29 apr 2008
Richiedenti 1.   La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate. 2.   I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono. 3.   Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.
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Richiedenti (Art. 37 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo