Art. 35
Contenuto delle domande di protezione
In vigore dal 29 apr 2008
Contenuto delle domande di protezione
1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
a)
il nome di cui è chiesta la protezione;
b)
il nome e l’indirizzo del richiedente;
c)
un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2;
d)
un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica.
Il disciplinare comporta almeno:
a)
il nome di cui è chiesta la protezione;
b)
una descrizione del vino (dei vini):
i)
per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
ii)
per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
c)
se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
d)
la delimitazione della relativa zona geografica;
e)
le rese massime per ettaro;
f)
un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);
g)
gli elementi che evidenziano il legame di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all’, paragrafo 1, lettera b), punto i);
h)
le condizioni applicabili previste nelle disposizioni comunitarie o nazionali oppure previste dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario;
i)
il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.
Storico versioni
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