Art. 33

Ambito di applicazione

In vigore dal 29 apr 2008
Ambito di applicazione 1.   Le regole relative alle denominazioni d’origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali di cui ai capi IV e V si applicano ai prodotti di cui all’allegato IV, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16. 2.   Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate: a) sulla protezione dei legittimi interessi: i) dei consumatori; e ii) dei produttori; b) sull’assicurazione del buon funzionamento del mercato comune dei prodotti interessati; c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.
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Ambito di applicazione (Art. 33 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo