Art. 32
Modalità di applicazione
In vigore dal 29 apr 2008
Modalità di applicazione
Le misure necessarie per l’applicazione del presente capo e degli allegati V e VI sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, salva disposizione contraria prevista in tali allegati.
Esse possono riguardare in particolare:
a)
le disposizioni secondo cui le pratiche enologiche comunitarie elencate all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono considerate pratiche enologiche autorizzate;
b)
le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, arricchimento, acidificazione e disacidificazione compresi, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti aromatici di qualità;
c)
le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi;
d)
fatto salvo il disposto dell’allegato VI, sezione C, le disposizioni che disciplinano la miscelazione e il taglio dei mosti e dei vini;
e)
in assenza di regole comunitarie in materia, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;
f)
le disposizioni amministrative relative alle pratiche enologiche autorizzate;
g)
le condizioni di detenzione, di circolazione e di uso dei prodotti non conformi al disposto dell’ ed eventuali deroghe alle condizioni di tale articolo, nonché la fissazione di criteri atti ad evitare un eccessivo rigore in casi specifici;
h)
le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la detenzione, la circolazione e l’uso dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente capo diverse da quelle stabilite dall’, oppure non conformi alle disposizioni di applicazione del presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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