Art. 30
Criteri per l’autorizzazione
In vigore dal 29 apr 2008
Criteri per l’autorizzazione
Per l’autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, la Commissione:
a)
si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e sui risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
b)
tiene conto della protezione della salute umana;
c)
valuta i possibili rischi che i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tali rischi;
d)
permette di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto in questione;
e)
garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell’ambiente;
f)
rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite rispettivamente negli allegati V e VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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