Art. 30

Criteri per l’autorizzazione

In vigore dal 29 apr 2008
Criteri per l’autorizzazione Per l’autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, la Commissione: a) si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e sui risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate; b) tiene conto della protezione della salute umana; c) valuta i possibili rischi che i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tali rischi; d) permette di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto in questione; e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell’ambiente; f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite rispettivamente negli allegati V e VI.
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Criteri per l’autorizzazione (Art. 30 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo