Art. 29
Autorizzazione di pratiche enologiche e restrizioni
In vigore dal 29 apr 2008
Autorizzazione di pratiche enologiche e restrizioni
1. Fatte salve le pratiche enologiche relative all’arricchimento, all’acidificazione e alla disacidificazione previste nell’allegato V per i prodotti specifici in esso contemplati e le restrizioni elencate nell’allegato VI, l’autorizzazione delle pratiche enologiche e le restrizioni relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono decise secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri possono permettere l’uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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