Art. 31

Metodi di analisi

In vigore dal 29 apr 2008
Metodi di analisi I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall’OIV. In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicati dall’OIV, metodi e regole corrispondenti sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. In attesa dell’adozione di dette regole, tali metodi e regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.
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Metodi di analisi (Art. 31 Regolamento (UE) 2008/479) — Testo vigente | Portale Normativo