Art. 31
Metodi di analisi
In vigore dal 29 apr 2008
Metodi di analisi
I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall’OIV.
In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicati dall’OIV, metodi e regole corrispondenti sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
In attesa dell’adozione di dette regole, tali metodi e regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.
Storico versioni
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